Ecco il testo dell’interrogazione alla Ginta.
La storia dei parcheggi a pagamento nella città di Ceglie Messapica ha dell’incredibile.
Dopo due anni di continue denunce, interrogazioni e solleciti, ci sembrava di aver raggiunto un equilibrio, anche attraverso una transazione con il Comandante dei Vigili Urbani a dir poco stravagante.
Ma ecco che ci risiamo.
Invero qualche giorno fa, mentre mi accingevo ad inserire l’euro per il parcheggio nelle macchinette, nel corso Garibaldi, qualcuno mi gridava: “ Non si paga, è scaduto. Non ti fanno la multa”.
Il mio elevatissimo senso civico non ha voluto credere, e quindi ho regolarmente pagato.
Ma le voci insistenti mi segnalano che l’appalto è scaduto, che ignari passanti continuano a inserire monete per il parcheggio, che gli ausiliari passeggiano per la città ma non possono fare multe.
Quindi chiedo all’Amministrazione Comunale:
E’ in essere l’appalto?
Chi preleva i soldi inseriti nelle macchinette?
A quanto ammonta l’introito incassato nel 2024?
Premesso che l’art. 22 del Capitolato di appalto dispone:
Art.22 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE
22.1 Il Comune di Ceglie Messapica si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno, attraverso il Comando di Polizia Locale e gli Uffici dell’Area Finanziaria, i controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e sui documenti contabili nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti al precedente articolo 20.
22.2 Al Comando Polizia Locale viene demandata la competenza per:
– attività di formazione del personale ausiliario del traffico
– attività di controllo sul regolare svolgimento del servizio di vigilanza in coerenza con quanto previsto dal presente Capitolato
– gestione dei verbali e delle procedure di notifica degli stessi
Chi esercita questo controllo?
Nel mentre l’art. 26 prevede:
26.1 In caso di constatata inefficienza nel servizio il Comune diffiderà l’appaltatore, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio e in caso di ulteriore inottemperanza il Comune ha diritto di revocare l’affidamento del servizio.
26.2 L’appaltatore, inoltre, verrà dichiarato decaduto dall’affidamento qualora incorra nei seguenti fatti e comportamenti:
– fallimento dell’appaltatore o dei suoi aventi causa;
– perdita dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
– applicazione di tariffe difformi da quelle previste ovvero accertamenti effettuati in orari diversi da quelli stabiliti;
– sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
– violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
– violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, il servizio stesso;
– mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall’Amministrazione comunale;
– abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
– cessione o sub-appalto non autorizzato, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;
– impiego di personale in numero inferiore rispetto alle previsioni del presente capitolato;
– nei casi di inottemperanza contrattuale previsti nell’art. 12 del capitolato.
– qualora non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
– sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali;
– violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy;
– grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonché grave irregolarità e grave ritardo (per negligenza dell’appaltatore), tali da compromettere la buona riuscita della gestione;
– inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato;
– ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale nonché in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.
Nelle ipotesi elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta inoltrata mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 91 e segg. del D.lgs. 6.09.2011 n° 159.
26.3 Nel caso in cui i servizi oggetto dell’affidamento, per qualsiasi ragione imputabile all’appaltatore, siano interrotti, siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed all’offerta formulata in fase di gara, ovvero in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l’appaltatore, oltre all’obbligo di adempiere alla attività di cui all’infrazione contestata, entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di una penalità pari a € 250,00 per la prima infrazione e del doppio, quindi pari ad €. 500,00 in caso di reiterazione. In caso di terza infrazione della stessa natura il Comune potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l’incameramento della garanzia definitiva salvo eventuali azioni di risarcimento danni. L’appaltatore, nel caso in cui gli vengano mosse delle contestazioni ha diritto di presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento delle stesse, le proprie deduzioni e giustificazioni.
26.4 Qualora venga applicata la penalità, l’appaltatore sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del provvedimento.
Nel caso in cui l’appaltatore non provveda al pagamento della penalità, il Comune di Ceglie Messapica potrà escutere la cauzione definitiva per una somma corrispondente. La cauzione dovrà essere reintegrata entro i successivi giorni 30 (trenta). In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all’avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
26.5 In ogni caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione. In tal caso le attrezzature saranno tutte ritirate dalla ditta concessionaria la quale dovrà farsi carico del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla richiesta. L’appaltatore resta comunque tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all’atto del subentro del nuovo esecutore.
26.6 Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione comunale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
26.7 Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
Si chiede di conoscere cosa intende fare l’Amministrazione Comunale e soprattutto quale è la situazione attuale dell’appalto.
04.02.2025
Consigliera Comunale
Isabella Vitale