La Corte Sportiva della FIP non ha ammesso il ricorso presentato dall’ASD Messapica Basket Ceglie in merito al provvedimento del Giudice Unico a seguito dei fatti accaduti in occasione della gara ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE e CLEAN UP PALLACANESTRO MOLFETTA, disputata e poi sospesa dagli arbitri, domenica 9 novembre, presso il Palasport di Ceglie Messapica. Testo del provvedimento della Corte Sportiva – Clicca qui)
Di seguito il testo del provvedimento del Giudice Unico (dal sito della FIP Puglia
soc. ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE: squalifica campo per 3 (tre) gare poichй ad un secondo dalla fine del terzo periodo, in occasione di una rimessa da parte di un giocatore della squadra ospite, un individuo della tifoseria di casa si sporgeva alla ringhiera adiacente la zona di rimessa e spintonava energicamente il suddetto giocatore, con conseguente sospensione dell’incontro da parte degli arbitri; veniva quindi richiesto l’intervento della forza pubblica poichй nel frattempo entravano in campo tre individui non iscritti a referto, fra cui un individuo che si presentava come sindaco e che avrebbe seguito gli arbitri fino agli spogliatoi assieme ad altri individui, un addetto alla pulizia del campo ed un terzo soggetto arrivato dal pubblico; quindi, successivamente al comportamento non regolamentare da parte dell’addetto alla pulizia del campo e dei tesserati della societа ospitante Faggiano e Sarcinelli, gli arbitri si recavano negli spogliatoi percependo il pericolo di essere aggrediti per la situazione complessiva venutasi a creare, consigliati in questo senso dai due rappresentanti delle forze dell’ordine intervenuti sul posto, che li invitavano a rimanere all’interno dello spogliatoio in attesa dei rinforzi nel frattempo allertati; gli arbitri venivano seguiti sino allo spogliatoio da un non precisato numero di persone, fra cui i due tesserati menzionati e soggetti non iscritti al referto tra cui un individuo identificatosi come sindaco il quale manifestava agli arbitri di non condividere la loro decisione di sospendere la gara per quanto accaduto, mentre il pubblico intonava un coro minaccioso nei confronti degli arbitri; valutata l’assenza delle condizioni di sicurezza gli arbitri decidevano di non riprendere l’incontro comunicando la loro decisione ai due allenatori; quindi gli arbitri uscivano dall’impianto scortati da pattuglie di forze dell’ordine ma, ciononostante, un gruppo di tifosi inveiva contro gli arbitri con fare intimidatorio ed un gruppo di auto seguiva il mezzo degli arbitri, con conseguente accensione della sirena da parte della forze dell’ordine per facilitare il loro rientro a casa; considerate le circostanze di fatto rappresentate e la continuitа delle condotte descritte, si considera la sanzione congrua e contenibile nella misura di 3 (tre) giornate di squalifica del campo; societа giа sanzionata con una giornata di squalifica del campo per invasione, nella stagione 23-24; segue comunicazione all’Ufficio Gare per i conseguenti adempimenti [art. 30 RG, art. 29,3B RG, art. 29,5B RG, art. 17 RG]
soc. ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE:perdita gara per 0-20 per il verificarsi di fatti valutati dagli arbitri come tali da impedire il completamento dell’incontro, a seguito delle condotte del pubblico di casa di cui risponde la societа ospitante a titolo di responsabilitа oggettiva [art. 31 RG, art. 1 RG]
soc. ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE:ammenda di Euro 150.00 per minacce collettive e sporadiche nei confronti degli arbitri ed offese collettive e sporadiche verso l’istituzione federale (20percento del massimale con incremento del 10percento del massimale per l’ulteriore violazione commessa) [art. 27,5bc RG, art. 27,4bc RG]
soc. ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE:DAMIANO FAGGIANO deplorazione per espressioni irriguardose rivolte nei confronti degli arbitri a seguito della sospensione della gara; quindi, unitamente ad altri individui, seguiva gli arbitri fino agli spogliatoi [art. 33,1/1a RG]
soc. ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE:GIUSEPPE SARCINELLI inibizione determinata dal 12/11/2025 al 22/11/2025 rivolte nei confronti degli arbitri a seguito della sospensione della gara; quindi, unitamente ad altri individui, seguiva gli arbitri fino agli spogliatoi; giа sanzionato in precedenti stagioni sportive per la medesima infrazione [art. 33,1/1b RG rec., art. 33,1/1a RG]
soc. ASD MESSAPICA BASKET CEGLIE:ammenda di Euro 225.00 per comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all’interno del campo di gioco con specifiche mansioni, dato che un addetto alla pulizia del campo poneva faccia a faccia con il secondo arbitro successivamente alla sospensione della gara (25percento del massimale) [art. 38,1l RG]

